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Ordinanza Sindacale N.15 del 10.05.2022

Misure di salvaguardia dell'igiene e della sicurezza pubblica 

 
Ordinanza Sindacale N.15 del 10.05.2022
 

COMUNE DI DOLIANOVA

 

IL SINDACO

 

Tenuto conto  che con il verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche ed ogni altro insetto, è consuetudine attivare sull’area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell’igiene ambientale e della prevenzione incendi;

 Considerato che l’incuria e l’abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideale per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

 Atteso che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l’inquinamento del territorio;

 Preso atto dello stato di degrado e di abbandono in cui versano alcune aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

 Evidenziato che la presenza di cani e di gatti randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico concorre al trasporto ed al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

 Ritenuto opportuno, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell’ambiente;

 Sentito il Comando Corpo Unico Polizia Locale;

 Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

 Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

 Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i.;

                                                                                                       

 ORDINA

 

Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, nonché nelle aree dei P.I.P, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura dell'erba, e rimozione dei residui di falciatura e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri);

2.Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell’erba sia all’interno dell’area sia su quelle prospicienti sulla pubblica via;

3.A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;

4.Ai proprietari di cani di custodire i loro animali presso le loro abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile);

5.Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.

6.Ai proprietari e conduttori delle greggi il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 mt. dal perimetro urbano;

 

 PRESCRIVE

 

Le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, dovranno essere eseguite entro e non oltre il 31 maggio 2022, inoltre il proprietario o detentore delle aree di cui sopra dovrà curare la pulizia delle aree come da disposizioni precedenti fino al 15 ottobre, data normalmente fissata per la cessazione dell’emergenza incendi .

Le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6, hanno efficacia immediata cioè contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio e dovranno essere rispettate fino al termine dell’emergenza e comunque saranno efficaci sino alla eventuale revoca dell’Ordinanza.

In caso di inosservanza di tali disposizioni e trascorso inutilmente il termine ultimo per l’esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà all’irrogazione delle sanzioni previste, cui seguirà formale diffida ad eseguire quanto disposto entro 15 giorni dalla data di notifica.

Decorso tale termine il Comune provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati.

L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza, fatta salva l’azione penale, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50.

 

INFORMA

 

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’autorità competente è il Sindaco al quale nei tempi e nei modi di legge potranno essere inoltrati scritti difensivi;

Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni , avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero con ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare la presente Ordinanza.

L’ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale;

Gli Agenti della Polizia Locale, la forza pubblica e le Autorità sanitarie, sono incaricate di far rispettare le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

 

DISPONE

 

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti.

- Al Comando Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano Serdiana, via Einaudi 10

- Alla Stazione Carabinieri Dolianova, via Cagliari

- Alla A.T.S. CAGLIARI – Servizio igiene ambientale Cagliari, via San Lucifero n. 77

- Alla Stazione Corpo Forestale Dolianova, via Campidano

-  All’Ufficio Tecnico  Sede

- All’Albo Pretorio Sede

- All’Assessorato Regionale della difesa dell’Ambiente Cagliari, via Roma n. 30

 

IL SINDACO PIRAS IVAN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)