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"Provvedimenti urgenti per limitare la diffusione del virus Covid-19 nella comunità locale dal 07/04/2021 al 17/04/2021"

Ordinanza del Sindaco n. 25 del 6 Aprile 2021

 
"Provvedimenti urgenti per limitare la diffusione del virus Covid-19 nella comunità locale dal 07/04/2021 al 17/04/2021"
 

COMUNE DI DOLIANOVA

Il Sindaco 
 
Richiamate:
-       la dichiarazione  dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 che ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
-       la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del  13  gennaio  2021,  con  la  quale  è  stato  prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disposto con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020, prorogato con le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 e del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;
-       il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 2020 n. 35  recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
-       il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da CODID19”;
-       il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021 n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti  in  materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologia da CODID19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
-       il Decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o quarantena”;
-       il Decreto-legge  1 aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in materia di di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
-       il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art.32, comma 3, della L. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica;
Considerato che dal 6 aprile la Sardegna è collocata in zona arancione  e si applicano le misure stabilite per tale zona;
Atteso che l’ATS sulla base dell’aumento dei contagi ha invitato il Sindaco, a valutare  - in virtù del principio di precauzione – l’adozione di ulteriori misure restrittive, oltre a quelle già disposte dai provvedimenti nazionali;
Considerato che l’andamento dei contagi impone l’adozione di ulteriori misure al fine di fronteggiare adeguatamente situazioni di pregiudizio per la comunità;
Ritenuto di disporre che il presente provvedimento abbia un efficacia di 10 giorni, salvo revoca anticipata nel caso di cessazione dei presupposti che ne rendono necessaria l’adozione, proroga del termine o adozione di nuovi provvedimenti eventualmente più restrittivi;
 
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
 
ORDINA
 
per le motivazioni in premessa, a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 17 aprile 2021, salvo nuovo provvedimento di revoca o proroga sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica:
 
·       dalle ore 16:00 e sino alle ore 05:00 del giorno successivo, è vietato l’ accesso ai parchi e alle  aree attrezzate(ludiche) del territorio del Comune di Dolianova;
 
·       dalle ore 16:00 e sino alle ore 05:00 del giorno successivo è vietato l’assembramento e lo stazionamento nelle piazze, nelle strade, nei parchi e più in generale  in tutti i  luoghi  pubblici  all’aperto  del  territorio  del  Comune  di  Dolianova;
 
·       dalle ore 16:00  e  sino  alle  ore  05:00  del  giorno  successivo  è vietato il  consumo  di  cibi  e  bevande  nei  luoghi  pubblici  e aperti  al  pubblico.  Resta  sempre  consentita  la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per le attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 per la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Per i bar e altri locali simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
 
·       è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali:
v  di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
v  di prevedere l’ apertura frequente di porte e/o finestre degli uffici pubblici o aperti al pubblico, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione e di ogni altro luogo ove siano presenti più persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare;
v  di favorire il ricambio di aria all’ interno del locale e sulla base delle pubblicazioni in materia  scientifica, aprendo porte e finestre per 5 minuti ogni 30 minuti;
v  di mantenere in funzione continuata nei servizi igienici l’ estrattore d’aria;
Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
DISPONE
che il presente provvedimento sia:
- pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia trasmesso per gli adempimenti di competenza al:
ü  Prefetto di Cagliari;
ü  ATS Sardegna – ASSL Cagliari – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
ü  Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
ü  Questore di Cagliari;
ü  Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova;
ü  Comando Stazione Carabinieri di Dolianova;
ü  Comando di Polizia Locale – Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano;
ü  Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
ü  Segretario Comunale. 
DEMANDA
Alla Forza Pubblica, al Comando della Polizia locale e all’associazione Protezione civile locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
E’ comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
 
AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art.  4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 anche in combinato disposto con l’articolo 2 del D.L.16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14luglio2020 n.74;
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Il Sindaco 

PIRAS IVAN