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LEGGE REGIONALE 11/85

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

 
LEGGE REGIONALE 11/85
 

 

  COMUNE DOLIANOVA


UFFICIO POLITICHE SOCIALI

 

AVVISO
 

 

LEGGE REGIONALE 11/85 – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE.

 

AL FINE DI CONSENTIRE LA CORRESPONSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/85 E S.M.I., GLI UTENTI BENEFICIARI SONO INVITATI  A INOLTRARE CON LE SEGUENTI MODALITA’:

 

- Pec: comunedidolianova@legalmail.it

- e-mail: protocollo@comune.dolianova.ca.it

 

ENTRO E NON OLTRE IL 13/11/2020, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

 

·       Copia del modello di certificazione del reddito in suo possesso, MOD. UNICO ovvero 730 – Cud relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2019;

 ·       In alternativa per il richiedente “Autocertificazione”, dalla quale risulti il Reddito Netto complessivo del proprio nucleo familiare.

 

Per Nucleo Familiare ai sensi dell’Art. 4 – comma 3 - della Legge Regionale 8.05.1985, n. 11, deve intendersi:

- nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;

- nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;

- nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.

 

Il reddito netto annuo riferibile al nefropatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente,

da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso,

del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato;

del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile;

del solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si considerano le rendite INAIL, le pensioni di invalidità civile e l’assegno di accompagnamento.

 

 

 

                                                                   Il Responsabile del Servizio

                                                                         Dr. Enrico Dessi’