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Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINANZA N. 41 del 16 agosto 2020

 
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
 

COMUNE DOLIANOVA

 REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL PRESIDENTE


ORDINANZA N. 41 del 16 agosto 2020


Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.


IL PRESIDENTE



RITENUTO di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure cautelari volte a
contenere l’esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV-2;


ORDINA


Art.1) Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in
discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si
svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi
comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico, come previsto con
ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 16.08.2020.
Per l’effetto, è revocata l’Ordinanza presidenziale n. 38 dell’11 agosto 2020.


Art.2) È fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio regionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi
e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di
assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.


Art.3) Il CFVA concorre con i corpi di Polizia locale e le forze dell’ordine alle attività di
controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.


Art.4) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 17
agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori,
diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie
in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà
costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.


La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei
confronti di tutti i soggetti coinvolti.


Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della
Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della
Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.

 

 


Il Presidente
Christian Solinas

 

 

Ordinanza completa in allegato