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EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) - REGIONE SARDEGNA ordinanza n. 11 del 24.03.2020 Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone

EMERGENZA CORONAVIRUS

ORDINANZA REGIONALE N. 11

 
EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) - REGIONE SARDEGNA ordinanza n. 11 del 24.03.2020 Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone
 

COMUNE DI DOLIANOVA

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ORDINANZA  n. 11 del 24 marzo 2020

 

 

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.


IL PRESIDENTE


VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l’art. 2 che testualmente dispone: “Le autorità competenti con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi dì cui all'articolo 1, comma 1”;


VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante “Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” a mezzo del quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020; VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Regione, individuato quale autorità sanitaria regionale; CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; RILEVATO che le unanimi indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra le persone; e che, pertanto, vanno quanto più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;

RILEVATO che sono state a tali fini adottate importanti e incisive misure, sia di fonte statale che regionale e territoriale, che peraltro non hanno allo stato impedito nuovi contagi né ridotto l’incremento dei contagi stessi; RICHIAMATA la disposizione di cui all’art. 1 del DPCM 9.3.2020, in forza della quale “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; VISTA la campagna governativa denominata “IORESTOACASA”, significativa dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell’emergenza, incentrate sulla massima riduzione delle uscite dalla propria abitazione dei cittadini, nella prospettiva di maggiore tutela della salute pubblica;

RILEVATO il rischio di sempre maggiore sofferenza delle strutture sanitarie conseguente ad un potenziale incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, che impone l’adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle giustificatamente già assunte a tutti i livelli decisionali, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della prevenzione dei contatti e quindi dei contagi mediante l’impedimento di assembramenti e contatti non governati tra persone; RILEVATO In particolare, che le predette già assunte disposizioni non hanno impedito, o per deliberata violazione delle disposizioni stesse da parte di trasgressori o per la non chiara portata delle stesse, talune occasioni di aggregazione tra persone palesemente idonee a determinate la diffusione del virus per assenza delle condizioni di prevenzione quali il mantenimento rigoroso di distanza di sicurezza o di utilizzo di dispositivi, quali le concentrazioni di persone in spazi verdi pubblici o aperti al pubblico, gli ipermercati, supermercati e discount per alimentari, esentati dalla sospensione dell’attività ad opera dell’art. 1 del DPCM dell’11.3.2020, risultati intensamente affollati nella giornata della domenica per ragioni non riconducibili ad oggettive esigenze di approvvigionamento alimentare, data l’apertura degli stessi per sette giorni su sette e tenuto conto del considerevole numero di persone non costrette nel corrente periodo a recarsi sul posto di lavoro; RITENUTO necessario assumere ancora più stringenti iniziative provvedimentali, in aggiunta a quelle nazionali e territoriali già adottate e che rimangono pienamente efficaci e non limitate negli effetti dal presente provvedimento, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, tanto più necessaria e improrogabile anche considerata la ridotta disponibilità di strutture sanitarie nel caso di andamento crescente del contagio;

RITENUTO opportuno, in particolare, disporre nuove, integrative restrizioni per quanto riguarda i luoghi di aggregazione di cui sopra, quali i parchi e giardini pubblici nonché esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari di rilevanti dimensioni esonerati dalla sospensione di attività, ferme restando tutte le limitazioni già introdotte dalla disciplina nazionale e regionale; RITENUTO che l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti non contrastanti con l’esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall’abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante l’impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà riconosciute dall’ordinamento;

RILEVATO con riguardo alle medie e grandi strutture di vendita anche relative ad alimenti, nel fine settimana e in particolare nella giornata della domenica si sono registrate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall’esigenza di acquisizione di beni alimentari, unici essenziali e rilevanti agli effetti della deroga del contenimento delle aggregazioni;

RITENUTO prevalente, in relazione alla fattispecie di cui al capoverso precedente, l’esigenza della tutela della salute con limitazione dell’accesso a tali strutture, che presentano oggettivo rischio di diffusione del contagio non determinato da esigenze indifferibili e urgenti e di disporre quindi la chiusura degli stessi nella giornata di domenica;

RITENUTO che la misura di cui al punto suddetto è del tutto proporzionata, posto che le strutture in questione mantengono un periodo settimanale di apertura di sei giorni su sette;

RILEVATO con riguardo agli assembramenti presso parchi e giardini pubblici, che anche in relazione a tale ambito si stanno reiterando determinando situazioni di pericolo di diffusione del virus, anche a fronte di una normativa non specifica sul punto, non correlate a prevalenti esigenze di diritti fondamentali della persona, trattando di luogo in cui si svolge con permanenza in sito l’attività motoria e l’accompagnamento di animali domestici;

RITENUTO congruo, in termini di bilanciamento di esigenze di tutela della salute pubblica e individuale e delle necessità individuali, di consentire l’attività motoria e l’accompagnamento dell’animale di compagnia alle immediate vicinanze della residenza e comunque non oltre 200 metri dalla stessa, dovendosi documentare il luogo di residenza in sede di controllo da parte degli organi deputati;

VISTO il decreto presidenziale 18 marzo 2020 n. 416 del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, il quale ha statuito che non “può essere accolta la domanda preliminare di sospensione dell’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania e del chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 dello stesso Presidente che – in relazione all’epidemia del Covid19 – non consentono, tra l’altro, l’attività sportiva all’aperto, ritenendola non compatibile con le esigenze sanitarie, perché, visto il rischio di contagio ormai gravissimo sull’intero territorio regionale ed il fatto che i dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione, va data prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica ritiene non foriere di danno grave e irreparabile alle posizioni soggettive misure restrittive ancora più radicali di quella qui prevista ” e che “nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”, alla luce delle quali statuizioni deve ritenersi sussistente anche il presupposto della urgenza e indifferibilità dell’adozione delle misure qui adottate;

RILEVATO che la presente ordinanza è sorretta dalle medesime esigenze ritenute prevalenti rispetto a quelle della tutela della libertà individuale che hanno determinato il rigetto dell’istanza cautelare riguardante l’analoga ordinanza del Presidente della Regione Campania;

VISTO il Parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020”;

PRESO ATTO delle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

DATO ATTO che la presente ordinanza è emessa ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/78; DATO ATTO che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione, salva la sussistenza di più grave fattispecie di reato, dell’art. 650 c.p.; SENTITI i Direttori Generali della Presidenza, della Protezione Civile e della Sanità;

ACQUISITO il parere favorevole alla presente Ordinanza del Centro Operativo Regionale (C.O.R.) di Protezione Civile;

ORDINA

ART. 1) I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19.

ART. 2) L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell’intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale.

ART. 3) È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica.

ART. 4) Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020.

ART. 5) È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.

ART. 6) È fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio. I Comuni che abbiano disposto la sanificazione delle strade dei propri centri abitati sono tenuti ad effettuarla in conformità al Parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020” nonché alle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La sanificazione deve essere prioritariamente rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici. La Regione contribuirà alle spese di esecuzione di tale servizio attingendo alle risorse di cui allo speciale fondo stanziato dall’art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 ( legge di stabilità 2020 ).

ART. 7) Nei mezzi del trasporto pubblico locale, fatti salvi i casi di urgenza o forza maggiore per i traghetti di collegamento con le Isole di San Pietro, La Maddalena e L’Asinara comunque nel rispetto delle misure di distanziamento personale in vigore, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato per prevenire contatti con i passeggeri e rischi di contagio.

ART. 8) Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

ART. 9) E’ istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola per le comunicazioni relative alla gestione dell’emergenza in corso. Il numero di telefono è notificato con separata comunicazione del Direttore Generale della Presidenza.

ART. 10 In attuazione dell’art. 1, primo comma, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Conseguentemente, la previsione di assenso agli spostamenti per “il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza”, nelle precedenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020 e n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020 è da intendersi ovunque soppressa.

ART. 11) La presente ordinanza: - ha validità sino al 3 aprile 2020, salvo proroga esplicita; - è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti; - viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali ed agli altri soggetti interessati. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.). Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.


Il Presidente
Christian Solinas

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dott.ssa Angela Agus