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ORDINANZA DEL SINDACO n. 11 del 20-03-2020: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID -19 (CORONAVIRUS)

ORDINANZA SINDACALE EMERGENZA CORONAVIRUS

 
ORDINANZA DEL SINDACO n. 11 del 20-03-2020: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID -19 (CORONAVIRUS)
 

COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PIAZZA BRIGATA SASSARI

Ordinanza del Sindaco

N. 11 del 20-03-2020

 

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID -19 (CORONAVIRUS)

 

IL SINDACO

 

RICHIAMATO il DPCM dell'8 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus (COVID-19) ed, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), il quale dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza";

RICHIAMATO, altresì, il DPCM del 9 marzo 2020 che nell'introdurre ulteriori misure di contrasto al diffondersi del nuovo virus COVID 19, prevede all'articolo 1 l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 sopra richiamate;

CONSIDERATO il DPCM dell’ 11marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus;

RILEVATA l'efficacia delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM dell'11 marzo 2020;

PRESO ATTO che secondo fonti governative il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata e attraverso la via primaria delle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

• la saliva (tossendo e starnutendo);

• contatti diretti personali;

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;

EVIDENZIATO che in data 16 Marzo 2020 la comunità scientifica italiana, partendo dall'assunto che è urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la diffusione del Covid-19;

PRESO ATTO dell’evolversi della diffusione del contagio anche nella Regione Sardegna e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in ragione del carattere particolarmente invasivo del Virus;

EVIDENZIATO, altresì, che in ragione della natura e della rilevanza del rischio per la salute umana occorre adottare misure più rigorose e drastiche, per quanto temporanee, indispensabili per tutelare al meglio la salute pubblica e contenere la diffusione del nuovo Covid-19, anche alla luce del fatto che nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari, il numero di posti-letto presenti e attivabili nei reparti a ciò dedicati e il personale medico e infermieristico specializzato non possono reggere un eventuale picco di contemporaneità nella domanda di assistenza per patologie respiratorie acute e, per altro verso, la particolare condizione di insularità e distanza dal resto della Penisola e il blocco dei trasporti marittimi e aerei rendono difficoltoso il ricorso alla solidarietà tra regioni confinanti come per converso avviene sulla terraferma;

SOTTOLINEATO che secondo il principio di precauzione citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE), applicabile alla salute umana, il cui scopo è quello di garantire un alto livello di protezione grazie a prese di posizione preventive in caso di rischio potenziale, le autorità incaricate della gestione del rischio possono decidere di agire in funzione del livello di rischio e allorché, come nella fattispecie, il rischio è alto si possono adottare categorie di misure con altissima matrice precauzionale;

TENUTO CONTO che secondo il Consiglio di Stato (sentenza del 18 maggio 2015 n. 2495,Sezione V) in applicazione del principio di precauzione ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un fattore o da una attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali;

VISTE le ordinanze n. 5 del 9 Marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 Marzo 2020, e n. 9 del 14 Marzo2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

DATO ATTO che seppure gli assembramenti di persone sono calati, la presenza di persone dedite a passeggiate, attività sportiva, accompagnamento di cani, e altri generici motivi di necessità, ad oggi non contingentati, costituiscono potenziale pregiudizio per adeguare la distanza tra persone alla distanza minima di mt. 1,0;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 prevede di "evitare ogni spostamento” delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, la massiccia presenza di persone dedite ad attività sportiva o passeggiate comporta serio e reale pericolo di potenziale inosservanza del divieto di assembramento presso piazze, parchi e giardini pubblici e il mancato rispetto della distanza interpersonale;

ATTESO che risulta conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

TENUTO CONTO che l’art.1 lett 0 del DCPM 8 marzo 2020 stabiliva che riguardo alle attività commerciali “in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture devono essere chiuse”;

RITENUTO che le condizioni strutturali e organizzative previste dai richiamati Decreti del Presidente del Consiglio, non possono essere rispettate e garantite in tutti gli esercizi commerciali e attività produttive in genere a causa della presenza di persone che verosimilmente si recano negli esercizi commerciali con frequenza inadeguata alla situazione di emergenza sanitaria;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. adottata in data 10.03.2020 avente per oggetto: Emergenza Sanitaria COVID-2019 (CORONAVIRUS) “Supporto alle famiglie: consegna a domicilio beni di prima necessità. Approvazione progetto e concessione contributo straordinario all’ Associazione Dolia.com di Dolianova. Direttive al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità”, con la quale, si attuava il servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare, farmaci e beni primari a favore della cittadinanza;

RILEVATE le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

 ORDINA

 1.Con decorrenza immediata e fino al 25 Marzo 2020, su tutto il territorio comunale di Dolianova è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

 2. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone (acquisto generi alimentari, medicinali etc). Gli spostamenti temporanei di cui all’ art. 1, sono consentiti esclusivamente:

·         per il tempo strettamente necessario,

·         in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora,

·         in maniera ottimizzata (frequenze minime e indispensabili a cura di una sola persona per volta per nucleo familiare);

 

 3. E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

Spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;

Nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso. nucleo familiare o alla stessa azienda e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

 4. E' espressamente vietato l’ accesso a: parchi, piazze, impianti sportivi, aree pubbliche, nonché è fatto divieto di praticare qualsiasi attività sportiva e motoria all'aperto, fatti salvi i casi di non rinviabile, seria, rigorosa, comprovata e certificata necessità terapeutica e sempre con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;

 5. E' consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici ma sempre ad una distanza massima di mt. 300 dal portone di ingresso della propria abitazione o della struttura condominiale nella quale è inserita e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;

 6. E’ espressamente vietato lo stazionamento o comunque la permanenza non giustificata da motivi di transito nelle piazze, nei marciapiedi, nelle strade e nelle pertinenze stradali e nei portici delle strutture pubbliche e private aggettanti la pubblica via;

 7. E’ espressamente vietato lo stazionamento nelle panchine situate nelle aree pubbliche ;

 8. L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato (art. 650 C.P.);

 

DEMANDA

 

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

 

AVVERTE

 

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L.689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi,secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

 

DISPONE

 

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale - on line, nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

 

Prefetto della Provincia di CAGLIARI

Questore della Provincia di CAGLIARI

Commissariato di P.S. CAGLIARI

Polizia Locale di SERDIANA

Stazione Carabinieri di DOLIANOVA

Comando Compagnia Carabinieri di DOLIANOVA

Comando Guardia di Finanza CAGLIARI

Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale CAGLIARI

Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale DOLIANOVA

 

Dalla Residenza Municipale, 20.03.2020

 

IL SINDACO

Dottor PIRAS IVAN