ORDINANZA DEL SINDACO n. 11 del 20-03-2020: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID -19 (CORONAVIRUS)
ORDINANZA SINDACALE EMERGENZA CORONAVIRUS
COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA BRIGATA SASSARI
Ordinanza del Sindaco
N. 11 del 20-03-2020
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID -19 (CORONAVIRUS)
IL SINDACO
RICHIAMATO il DPCM dell'8 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus (COVID-19) ed, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), il quale dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza";
RICHIAMATO, altresì, il DPCM del 9 marzo 2020 che nell'introdurre ulteriori misure di contrasto al diffondersi del nuovo virus COVID 19, prevede all'articolo 1 l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 sopra richiamate;
CONSIDERATO il DPCM dell’ 11marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus;
RILEVATA l'efficacia delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM dell'11 marzo 2020;
PRESO ATTO che secondo fonti governative il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata e attraverso la via primaria delle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
• la saliva (tossendo e starnutendo);
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;
EVIDENZIATO che in data 16 Marzo 2020 la comunità scientifica italiana, partendo dall'assunto che è urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la diffusione del Covid-19;
PRESO ATTO dell’evolversi della diffusione del contagio anche nella Regione Sardegna e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in ragione del carattere particolarmente invasivo del Virus;
EVIDENZIATO, altresì, che in ragione della natura e della rilevanza del rischio per la salute umana occorre adottare misure più rigorose e drastiche, per quanto temporanee, indispensabili per tutelare al meglio la salute pubblica e contenere la diffusione del nuovo Covid-19, anche alla luce del fatto che nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari, il numero di posti-letto presenti e attivabili nei reparti a ciò dedicati e il personale medico e infermieristico specializzato non possono reggere un eventuale picco di contemporaneità nella domanda di assistenza per patologie respiratorie acute e, per altro verso, la particolare condizione di insularità e distanza dal resto della Penisola e il blocco dei trasporti marittimi e aerei rendono difficoltoso il ricorso alla solidarietà tra regioni confinanti come per converso avviene sulla terraferma;
SOTTOLINEATO che secondo il principio di precauzione citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE), applicabile alla salute umana, il cui scopo è quello di garantire un alto livello di protezione grazie a prese di posizione preventive in caso di rischio potenziale, le autorità incaricate della gestione del rischio possono decidere di agire in funzione del livello di rischio e allorché, come nella fattispecie, il rischio è alto si possono adottare categorie di misure con altissima matrice precauzionale;
TENUTO CONTO che secondo il Consiglio di Stato (sentenza del 18 maggio 2015 n. 2495,Sezione V) in applicazione del principio di precauzione ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un fattore o da una attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali;
VISTE le ordinanze n. 5 del 9 Marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 Marzo 2020, e n. 9 del 14 Marzo2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
DATO ATTO che seppure gli assembramenti di persone sono calati, la presenza di persone dedite a passeggiate, attività sportiva, accompagnamento di cani, e altri generici motivi di necessità, ad oggi non contingentati, costituiscono potenziale pregiudizio per adeguare la distanza tra persone alla distanza minima di mt. 1,0;
EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 prevede di "evitare ogni spostamento” delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, la massiccia presenza di persone dedite ad attività sportiva o passeggiate comporta serio e reale pericolo di potenziale inosservanza del divieto di assembramento presso piazze, parchi e giardini pubblici e il mancato rispetto della distanza interpersonale;
ATTESO che risulta conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;
TENUTO CONTO che l’art.1 lett 0 del DCPM 8 marzo 2020 stabiliva che riguardo alle attività commerciali “in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture devono essere chiuse”;
RITENUTO che le condizioni strutturali e organizzative previste dai richiamati Decreti del Presidente del Consiglio, non possono essere rispettate e garantite in tutti gli esercizi commerciali e attività produttive in genere a causa della presenza di persone che verosimilmente si recano negli esercizi commerciali con frequenza inadeguata alla situazione di emergenza sanitaria;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. adottata in data 10.03.2020 avente per oggetto: Emergenza Sanitaria COVID-2019 (CORONAVIRUS) “Supporto alle famiglie: consegna a domicilio beni di prima necessità. Approvazione progetto e concessione contributo straordinario all’ Associazione Dolia.com di Dolianova. Direttive al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità”, con la quale, si attuava il servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare, farmaci e beni primari a favore della cittadinanza;
RILEVATE le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;
VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
1.Con decorrenza immediata e fino al 25 Marzo 2020, su tutto il territorio comunale di Dolianova è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
2. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone (acquisto generi alimentari, medicinali etc). Gli spostamenti temporanei di cui all’ art. 1, sono consentiti esclusivamente:
· per il tempo strettamente necessario,
· in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora,
· in maniera ottimizzata (frequenze minime e indispensabili a cura di una sola persona per volta per nucleo familiare);
3. E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
• Spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
• Nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso. nucleo familiare o alla stessa azienda e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
4. E' espressamente vietato l’ accesso a: parchi, piazze, impianti sportivi, aree pubbliche, nonché è fatto divieto di praticare qualsiasi attività sportiva e motoria all'aperto, fatti salvi i casi di non rinviabile, seria, rigorosa, comprovata e certificata necessità terapeutica e sempre con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;
5. E' consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici ma sempre ad una distanza massima di mt. 300 dal portone di ingresso della propria abitazione o della struttura condominiale nella quale è inserita e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;
6. E’ espressamente vietato lo stazionamento o comunque la permanenza non giustificata da motivi di transito nelle piazze, nei marciapiedi, nelle strade e nelle pertinenze stradali e nei portici delle strutture pubbliche e private aggettanti la pubblica via;
7. E’ espressamente vietato lo stazionamento nelle panchine situate nelle aree pubbliche ;
8. L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato (art. 650 C.P.);
DEMANDA
Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L.689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi,secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.
DISPONE
Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale - on line, nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:
• Prefetto della Provincia di CAGLIARI
• Questore della Provincia di CAGLIARI
• Commissariato di P.S. CAGLIARI
• Polizia Locale di SERDIANA
• Stazione Carabinieri di DOLIANOVA
• Comando Compagnia Carabinieri di DOLIANOVA
• Comando Guardia di Finanza CAGLIARI
• Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale CAGLIARI
• Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale DOLIANOVA
Dalla Residenza Municipale, 20.03.2020
IL SINDACO
Dottor PIRAS IVAN