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ORDINANZA DEL SINDACO n. 34/2019: DIVIETO DI ABBANDONO A SE STESSI, DI PASCOLO E DI CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI ANIMALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

divieto abbandono animali

 
ORDINANZA DEL SINDACO n. 34/2019: DIVIETO DI ABBANDONO A SE STESSI, DI PASCOLO E DI CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI ANIMALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
 

COMUNE DI DOLIANOVA

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'

 

ORDINANZA SINDACALE n. 34 del 4 luglio 2019

 

 

 

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO A SE STESSI, DI PASCOLO E DI CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI ANIMALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E OBBLIGO A TUTTI I PROPRIETARI E/O POSSESSORI DI ANIMALI DI PROVVEDERE ALLA LORO ADEGUATA CUSTODIA AL FINE DI EVITARE DI INCORRERE NELLA CONDOTTA DI CUI ALL'ART. 672 DEL C.P.

 

IL SINDACO

 

PREMESSO che l’art. 672 del c.p., rubricato “Omessa custodia e mal governo di animali”, punisce la condotta di chi “lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti nonché abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta”.

 

RICHIAMATO altresì l’art. 727 del C.P. che, per chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e/o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro.

 

CONSTATATO che sul territorio comunale si registra frequentemente la presenza di così detti “animali vaganti” liberi ed incustoditi che creano gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale.

 

RILEVATO che è stata constatata anche la presenza di alcuni capi equini e bovini vaganti, di cui si ignora l’identità dei/del proprietari/o, quindi non vi è certezza di un adeguato controllo sanitario atto a garantire l’inesistenza di pericolo della salute pubblica.

 

ATTESO che la situazione climatica nel periodo estivo comporta un’accentuazione delle problematiche igienico-sanitarie legate al fenomeno con ricadute di degrado, decoro e potenziale pericolo per la comunità.

 

CONSIDERATA la necessità di adottare in merito provvedimenti per la salute, per l’ordine pubblico e per la sicurezza della circolazione stradale.

 

VISTO l'art. 54 c. 2 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

 

VISTI gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 

VISTI gli art. 42 e segg. del D.P.R. 08.02.1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Locale Veterinaria”.

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”.

 

VISTA la Legge 15.07.2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s m. i. “Modifiche al sistema penale”".

 

 

ORDINA

 

per le motivazioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.                  Il DIVIETO DI ABBANDONO A SE STESSI, DI PASCOLO E DI CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI ANIMALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

 

2.                  È fatto obbligo a tutti i proprietari e/o possessori di animali di provvedere alla loro adeguata custodia al fine di evitare di incorrere nella condotta di cui all'art. 672 del C.P.

 

 

DISPONE

Che le Forze di Polizia, trascorsi 40 (quaranta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, effettuino il sequestro amministrativo, avvalendosi anche di soggetti competenti, dei capi rinvenuti vaganti nel territorio comunale e la conduzione immediata degli stessi in luogo idoneo.

 

 

AVVERTE

Gli animali sequestrati saranno opportunamente custoditi e accuditi da un operatore che dovrà garantire il benessere degli animali sequestrati.

 

Trascorsi i termini previsti dalla vigente normativa in materia, senza che se ne rilevi la proprietà, il bestiame sarà sottoposto a confisca, pertanto il Comune di Dolianova ne disporrà liberamente.

 

Il proprietario, qualora identificato, per ottenere il dissequestro degli animali, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è tenuto al risarcimento al Comune di Dolianova di ogni spesa sostenuta per ogni capo di bestiame catturato e custodito.

 

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti in materia, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione dell'art. 650 del C.P. e s.m.i.

 

Le Forze di Polizia ad ordinamento statale, regionale e locale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

 

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on line all’Albo Pretorio e sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Dolianova.

 INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, o al Capo dello Stato in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 

Ai sensi dell'art. 54, c. 4, del D. Lgs n. 267/2009 e s.m.i. il presente provvedimento viene comunicato alla Prefettura di Cagliari - Ufficio Territoriale di Governo.

 DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge ed esecuzione mediante trasmissione e consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

 

- Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo - Cagliari

- Alla Compagnia Carabinieri - Dolianova

- Alla Stazione Carabinieri - Dolianova

- Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - Dolianova

- Al Comando Polizia Municipale Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano - Serdiana

- Alla Compagnia Barracellare - Dolianova

- All’ATS Servizio Veterinario - Dolianova

- Ai possidenti bestiame e mandrie - Dolianova

- All’Ufficio Tecnico - Sede

- All’Albo Pretorio - Sede

- Agli organi di informazione - Loro sedi

 
IL SINDACO
PIRAS IVAN