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Rimborso spese viaggio agli elettori residenti all’estero

Elezioni regionali del 24 Febbraio 2019.

 
Rimborso spese viaggio agli elettori residenti all’estero
 

COMUNE DOLIANOVA

SETTORE AFFARI GENERALI

Consultazioni elettorali per il turno di elezioni regionali del 24 Febbraio 2019.

Rimborso spese viaggio agli elettori residenti all’estero.

 

Si avvisa che in riferimento ai contributi regionali per le spese di viaggio degli elettori sardi residenti all’estero il Servizio dell’Assessorato Affari generali, personale e riforma della Regione –Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione ha adottato  la circolare n. 84 del 9 gennaio 2019 che può essere visionata al link https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/24.

 

Si richiama l’attenzione in particolare sulle seguenti indicazioni:

Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio, gli elettori devono:

  • -Essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) o avere in corso la procedura di iscrizione all'A.I.R.E. attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza;
  • - Aver espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della Sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione corredata della fotocopia di un documento di identità valido.
  •  -Dimostrare con i biglietti dell’intero viaggio di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al Comune sardo) e ripartiti non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero). E’ esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
  • - Nel caso in cui il viaggio di andata o di ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità.
  • -Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, oggettivamente riconducibili all’elettore e al tragitto percorso dallo stesso.
  • - Sono ricomprese le spese del solo soggetto elettore, comprovate da titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.

Si sottolinea l’estrema importanza di procedere alla conversione della valuta estera in euro, tenendo agli atti la stampa da cui si evinca il valore, al fine di evitare errori nella quantificazione della somma da erogare.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.

Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato

che non possono per legge trasferire la residenza all’estero