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Procedura istruttoria idoneità di adozione

Adottare significa aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l’accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una sua seconda possibilità.
L'adozione è consentita ai coniugi con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, previo espletamento delle indagini riguardanti la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali si desidera adottare il minore, effettuate dai servizi socio-assistenziali e sanitari.
L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità da parte del Tribunale per i Minorenni.
L'adozione di minori stranieri è consentita secondo i principi e le direttive della Convenzione dell’Aja e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
I coniugi, prima di presentare richiesta al Tribunale per i Minorenni per ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione, devono seguire un corso di preparazione all'adozione - nazionale e internazionale.
Ultimato il corso i coniugi chiedono di continuare il percorso compilando la domanda di istruttoria, che attiva l’indagine psico-sociale.

 
Procedura istruttoria idoneità di adozione
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nel corso del primo colloquio informativo con l’Assistente Sociale viene compilata una scheda conoscitiva.
La domanda dell’istruttoria terminato il corso può essere spedita o consegnata all’ufficio Amministrativo Adozioni presso il Centro delle Famiglie via Orfeo 40/2 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

 

REQUISITI
I coniugi devono: 
• essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, al fine di tale conteggio valgono, se certificati ,anche gli anni di convivenza precedenti al matrimonio. 
• avere un'età superiore di almeno 18 anni e non più di 45 anni dell'età dell'adottando

Eccezioni a tali limiti sono disposte dal Tribunale per i Minorenni

 

CONTRIBUZIONE
Nessuna

 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il primo colloquio con l'assistente sociale viene attivato entro 30 giorni dalla richiesta di appuntamento telefonico

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 184/83
- Legge 476/98
- Legge 149/01

 

DOVE RIVOLGERSI: COMUNE DI DOLIANOVA – SERVIZI SOCIALI

Indirizzo Piazza Brigata Sassari, 3
Telefono 070 7449329 - Fax 070 7449333
Orario telefonicamente da lun. a ven. dalle 8.00 alle 14.00 - mar. e gio. anche dalle 15.30 alle 17.00

 

COMPETENZA 
Ente/Organizzazione: COMUNE DI DOLIANOVA - SETTORE SERVIZI SOCIALI
Responsabile: Dr. Enrico Dessi