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Dichiarazione di nascita

Chi può rendere la dichiarazione di nascita.

 
Dichiarazione di nascita
 

Per i genitori uniti in matrimonio:

- uno dei due genitori o entrambi
- un loro procuratore speciale
- medico/ostetrica che ha assistito al parto
- persona che ha assitito al parto

Per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
• Quando fare la dichiarazione
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di
residenza
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della
Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

 

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. 
Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in
questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto

2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed
aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o
permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da
un traduttore.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE art. 231 e segg.

D.P.R. n. 223 del 30.5.1989
-Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

LEGGE n.. 218 31.5.1995
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
" Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamneto dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 2 legge 127 del 15/5/1997)

- D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
" Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
art. 16

 

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
- Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvebuta la nascita
- Comune ove è avvenuto il parto
- Comune di residenza dei genitori
- Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
- Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in
questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della
madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

 

DOVE RIVOLGERSI: STATO CIVILE
Indirizzo Piazza Brigata Sassari, 3
Telefono 070 7449304 - 7449305
Fax 070 7449303
Orario Orari: su appuntamento, lunedì –mercoledì – venerdi’ dalle 8.00 alle 10.30; martedì e giovedì dalle 10,30 alle 13,00 anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00

 

COMPETENZA 
Ente/Organizzazione: COMUNE DI DOLIANOVA - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: Dr. Enrico Dessi
 

 

Aggiornamento a cura del Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Dolianova