Categoria: Guida ai Servizi del Comune
di Dolianova
Argomento: Anagrafe e
Stato Civile
ICI - Imposta Comunale sugli Immobili - 2007
GUIDA ALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2007
Si porta a conoscenza dei contribuenti che per l’anno 2007 il Consiglio Comunale ha deliberato di applicare:
a) gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) Abitazione locata, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale;
d) Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado( genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle), nella quale hanno stabilito la propria residenza a condizione che la concessione sia certificata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 con efficacia dal momento della dichiarazione;
e) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista al punto
1) – lettere b) – c) – d) – e), a pena di esclusione
dal beneficio, è indispensabile trasmettere apposita istanza all’Ufficio
Tributi. Il diritto all’agevolazione per gli anni successivi potrà essere
fatto valere senza necessità di presentare altra comunicazione a condizione
che l’agevolazione sia confermata dal Consiglio Comunale per l’anno
d’imposta considerato e che i requisiti previsti per l’applicazione
per l’agevolazione siano posseduti.
Se dovesse venire a cessare il diritto ad applicare l’aliquota agevolata
per l’anno 2007, il contribuente è tenuto a comunicare tale
variazione all’Ufficio Tributi.
Beneficiano dell’aliquota agevolata anche le pertinenze dell’abitazione
principale (garage, box auto, posto auto cantina), anche se distintamente iscritte
in Catasto, a
condizione che siano durevolmente ed esclusivamente ad esse asservite e siano
ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l’abitazione principale.
QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE ?
Qualora nel periodo 01/01/2007 – 31/12/2007 vi siano stati acquisti, cessazioni e modificazioni di soggettività passiva ( ad esempio a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione di diritti reali di godimento: usufrutto,uso,abitazione,enfiteusi,superficie.Tra le modificazioni, ad esempio, sono da ricomprendere: le variazioni percentuali dei diritti tra comproprietari, il riacquisto della proprietà piena per l’estinzione dell’usufrutto che l’avesse gravata, gli immobili dei soggetti passivi che a seguito di provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio non siano assegnatari della casa cooniugale, mutamenti dei vari diritti su un immobile discendenti da variazioni strutturali dello stesso per fusione di due immobili e/o costruzione di un nuovo immobile) deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2008), avvalendosi del modello ministeriale per il 2007 a disposizione a partire dall’anno 2008.
CHI DEVE PAGARE E QUANDO?
Debbono pagare l’I.C.I. i proprietari di immobili (aree fabbricabili e fabbricati) anche se non residenti in Italia ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,superficie,enfiteusi, la cui titolarità deve risultare da un contratto. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e il locatario.
L’I.C.I. si paga in due rate:
Per più immobili posseduti in uno stesso comune deve essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili si trovano in comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti.
Il pagamento dell’I.C.I. deve essere effettuato, utilizzando appositi modelli di versamento in distribuzione gratuita presso gli sportelli dei Concessionari, degli Uffici postali, del Comune al Concessionario del Servizio della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove si trovano gli immobili soggetti all’imposta, direttamente o tramite c/c postale n° 344093 intestato al Concessionario stesso.
CALCOLO DELL’I.C.I. PER I FABBRICATI.
Se il fabbricato è iscritto al Catasto, basterà moltiplicare
il suo valore catastale (è il valore che si ottiene moltiplicando
la rendita catastale x 100 se si tratta di un’abitazione, x 50 se si
tratta di uffici, x 34 se si tratta di negozi) rivalutato del 5 cento ai
sensi dell’art. 3, comma 48 della Legge n.662/96, per l’aliquota
stabilita dal Comune.
Se il fabbricato è in costruzione l’I.C.I. si paga sul valore
dell’area fabbricabile fino a quando non vengono ultimati i lavori
e si procede all’accatastamento.
L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse equiparate di cui al punto 1), lettera a) – b) – d) - e) della pagina precedente (attenzione: è esclusa la lettera c) è prevista una detrazione d’imposta di €103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Quando l’unità immobiliare e l’abitazione principale di più soggetti la detrazione va ripartita in parti uguali.
CALCOLO DELL’I.C.I. PER LE AREE FABBRICABILI.
Sono soggette all’I.C.I. le aree indicate come edificabili dagli strumenti urbanistici generali, anche in mancanza di strumenti attuativi (lottizzazioni etc.) e in genere tutte le aree che presentano possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico.
Non sono soggette all’I.C.I. le aree soggette a vincoli permanenti di inedificabilità (aree di rispetto, aree con vincolo paesaggistico , etc.) . Il Comune attesta, su richiesta degli interessati, se l’area è o non è fabbricabile. L’I.C.I. si calcola moltiplicando il valore dell’area per l’aliquota stabilita da Comune.
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio, determinato avendo riguardo a : zone di ubicazione,oneri di adattamento del terreno;indice di edificabilità; prezzi medi sul mercato immobiliare; destinazione d’uso. E’ consultabile la tabella deliberata dalla Giunta Comunale con i valori indicativi delle aree a metro quadro
Per calcolare l’I.C.I. bisogna moltiplicare il valore dell’area a metro quadro per i metri quadri della superficie per l’aliquota stabilita dal Comune.
ESEMPIO: valore dell’area € 25000,00;aliquota 4,5 per mille; I.C.I. (25000.00:1.000 x 4,5 = 112,50 (imposta da versare)
CALCOLO DELL’I.C.I. PER I TERRENI AGRICOLI.
Sono esenti dall’I.C.I. tutti i terreni agricoli che appartengono al territorio del Comune di Dolianova in quanto facenti parte della Comunità Montana.
DOVE RIVOLGERSI:
COMUNE - UFFICIO ICI
Indirizzo Piazza Brigata Sassari, 3
Telefono 070/7449317-0707449318 -
Fax 070/7449311
Orario (Martedì – Giovedì 10,30 alle 13,00 – martedì 17,00
alle 18,30. e giovedì . 15,30 alle 17,00)
E-mail: ragioneria.dolianova@virgilio.it
COMPETENZA
Ente/Organizzazione: COMUNE DI DOLIANOVA - SETTORE ENTRATE
Responsabile: Rag. Cinzia Cardia